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domenica 31 luglio 2011

La legge della Surroga o Portabilità dei Mutui Bancari

La surroga o Portabilità è la procedura introdotta soprattutto per i Mutui e i Finanziamenti ,dalla legge Bersani n.40/2007.
Questa permette di Trasferire a COSTO ZERO il proprio Mutuo da una banca all'altra e modificare così i parametri del vecchio Istituto rendendolo più conveniente.

L'art. 8 della L. 40/07 consente al debitore di “trasferire” il mutuo, l'apertura di credito o altri finanziamenti contratti con una banca, un istituto finanziario o un ente previdenziale ad altri intermediari bancari e finanziari o enti previdenziali.
Tale “trasferimento” in concreto si attua mediante un atto di surrogazione per volontà del debitore ex art. 1202 c.c.; il legislatore ha espressamente specificato che a tal fine non osta la non esigibilità del credito.
Viene sancita la nullità di ogni patto, anche posteriore, con il quale si impedisca o si renda oneroso per il debitore l'esercizio o la facoltà di surrogazione. Tuttavia, la nullità del patto non comporta la nullità del contratto.
L'atto di surrogazione deve essere stipulato per atto pubblico o con scrittura privata che deve essere autenticata,inoltre deve poi essere annotata nei registri immobiliari a cura del conservatore, senza formalità, ma occorre allegare copia autentica dell'atto di surrogazione.
Per effetto della surrogazione, il mutuante surrogato (cioè la nuova banca) subentra nelle garanzie accessorie, reali e personali, al credito surrogato.

E' motivo dunque di dover controllare di tanto in tanto quanto offrono altre banche in modo da portare il proprio mutuo ad essere con il tempo più conveniente...

lunedì 21 marzo 2011

Normative :Sanzioni - Omessa Dichiarazione di un Contratto di Locazione

Ci è pervenuto un messaggio di un nostro lettore: assurdo ma,ancora si fa così!
Contratto di Locazione Non Registrato e impossibilità di poterlo ottenere in futuro dal proprietario convinto evasore. Questo succede ancora,e non solo in Campania come dicono al Nord e si traduce nella mancata possibilità da parte di colui che ha preso in affitto l'abitazione di poter ottenere qualsiasi tipo di agevolazione prevista.
Ma tante persone,proprietari di immobili, non sanno che soprattutto negli ultimi tempi sono aumentati i controlli.
L'omessa registrazione del contratto comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa.
Ma anche la parziale denuncia della quota d'affitto è una violazione di carattere fiscale.
Per l'Omessa Registrazione del Contratto di Locazione una sanzione che va dal 120 al 240% dell'imposta dovuta.Invece per il Parziale Occultamento del Canone di Locazione una sanzione dal 200% al 400% della maggiore imposta dovuta.
E' possibile ravvedersi entro un termine dalla scadenza prevista con pagamento dell'imposta,gli interessi di mora oltre che la sanzione in misura ridotta.
Il termine di legge e' di 30 giorni dalla stipula, ed e' possibile mettersi in regola entro un ulteriore termine di 90 giorni, pagando -oltre all'imposta- la sanzione ridotta del 12% (un decimo della sanzione minima prevista in caso di mancata iscrizione, pari al 120%), oltre agli sudetti interessi  (dal 1/1/2011 all'1,5%, prima all'1%).
C'è sempre tempo per mettersi in regola,pagando sanzioni salate,tranne il caso in cui l'accertamento è già iniziato... in quel caso...poveri voi!!!

giovedì 10 marzo 2011

Normative: Valutazione del livello di stress dei dipendenti


I carichi di tensione dovuti al lavoro, i rapporti difficili con i colleghi,turni troppo lunghi, ansia da prestazione, l’ambiente di lavoro inadeguato,il rapporto difficile con il datore di lavoro o il superiore,sono le principali cause di stress che affliggono nel mondo,tantissime persone.
Per molte di esse,risvegliarsi la mattina per recarsi al lavoro diventa un dramma: ansie e preoccupazioni invadono queste persone già al loro risveglio.
Per arginare questo problema lo stato attraverso un provvedimento del Ministero del Lavoro le aziende saranno obbligate a misurare il livello di stress dei propri dipendenti.
La circolare del 18 novembre 2010 del Ministero del Lavoro, traccia le linee per la valutazione del rischio stress/lavoro, così come già previsto dal Testo unico 81/2008 sulla sicurezza sul lavoro.
Tutte le aziende sono obbligate a svolgere una valutazione del rischio e ad intervenire per ridurne le cause.
Per chi non adempie sono previste sanzioni, dall'ammenda da 5 a 15mila euro all'arresto da 4 a 8 mesi. Secondo i criteri tracciati da tale provvedimento,la valutazione del rischio da parte delle aziende, permetterà alle stesse anche permette anche di ridurre i costi, perché un lavoratore che ha problemi di questo tipo diventa poco produttivo,rende meno dunque sul lavoro e aumenta il rischio di vederlo assente per malattia.
Le procedure con cui effettuare la valutazione all'interno di un'azienda sono state precedentemente indicate dall'Agenzia Europea per la Salute e la Sicurezza del Lavoro si tratta di una semplice analisi delle caratteristiche dei lavoratori, delle mansioni, delle difficoltà riscontrate. Oltre ai test di valutazione sarà utile svolgere periodicamente dei sopralluoghi in azienda, per rilevare se esistono condizioni di stress.

martedì 1 marzo 2011

Normative: Diritto di recesso - Vendite porta a porta o praticate attraverso rappresentanti


Il legislatore europeo ha perciò regolato queste vendite con la direttiva n. 85/577/CE che ha come scopo la tutela del consumatore, in particolare con il diritto di recesso. L’Italia ha recepito le relative disposizioni inserendole nel cosidetto Codice del Consumo.
Il Codice del consumo definisce il contratto negoziato fuori dei locali commerciali quel contratto fra un professionista ed un consumatore che riguarda la fornitura di beni o la prestazione di servizi, se concluso in una delle seguenti situazioni:

  • durante la visita del professionista al domicilio del consumatore o sul suo posto di lavoro oppure in un locale nel quale il consumatore si trovi, anche solo temporaneamente.
  • durante un’escursione organizzata dal professionista al di fuori dei propri locali commerciali;
  • mediante la sottoscrizione di una nota d'ordine in un’area pubblica o aperta al pubblico;
  • per corrispondenza o, comunque, in base ad un catalogo che il consumatore ha avuto modo di consultare senza la presenza del professionista.

Sono esclusi:
  • i contratti per la costruzione, vendita e locazione di beni immobili ed i contratti relativi ad altri diritti concernenti beni immobili;
  • i contratti relativi alla fornitura di prodotti alimentari o bevande o di altri prodotti di uso domestico consegnati a scadenze frequenti e regolari;
  • i contratti di assicurazione;
  • i contratti relativi a strumenti finanziari.

Sono comunque esclusi i contratti aventi ad oggetto la fornitura di beni o la prestazione di servizi il cui importo non superi i 26 Euro (compresi gli oneri fiscali ma escluse le eventuali spese accessorie).

Il venditore è obbligato a fornire per iscritto tutte le informazioni sui termini, le modalità e le condizioni per l'esercizio del diritto di recesso. Deve contestualmente indicare al consumatore il soggetto (persona o impresa) al quale inviare la comunicazione di recesso e quello al quale dovrà eventualmente restituire i prodotti già consegnati, se diverso dal primo.

Qualora si tratti di una vendita per corrispondenza o in generale di un contratto concluso in base ad un catalogo che il consumatore ha avuto modo di consultare senza la presenza del professionista, l'informazione sul diritto di recesso deve essere contenuta nel catalogo o altro documento illustrativo della merce o del servizio oggetto del contratto, o nella relativa nota d'ordine.

Come recedere:

Il consumatore che vuole recedere da un contratto negoziato fuori dai locali commerciali senza alcuna penalità e senza indicarne il motivo deve inviare all’operatore commerciale una comunicazione scritta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro 10 giorni lavorativi, che decorrono:
  • dalla data di sottoscrizione della nota d'ordine contenente l'informazione sul diritto di recesso, ovvero, nel caso in cui non sia predisposta una nota d'ordine, dalla data di ricezione dell'informazione stessa, per i contratti riguardanti la prestazione di servizi o per i contratti riguardanti la fornitura di beni, qualora al consumatore sia stato preventivamente mostrato o illustrato dal professionista il prodotto oggetto del contratto;
  • dalla data di ricevimento della merce, se successiva, per i contratti riguardanti la fornitura di beni, qualora l'acquisto sia stato effettuato senza la presenza del professionista, ovvero sia stato mostrato o illustrato un prodotto di tipo diverso da quello oggetto del contratto.

La comunicazione può essere inviata anche mediante telegramma, telex, posta elettronica e fax spediti entro il termine di 10 giorni lavorativi, a condizione che sia confermata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le 48 ore successive.

Se il consumatore recede dal contratto è obbligato a restituire all'operatore commerciale la merce ricevuta; il termine per la restituzione non può essere inferiore a dieci giorni dalla data del suo ricevimento. La merce s’intende restituita dal momento in cui viene consegnata all'ufficio postale o allo spedizioniere. In caso di recesso da un contratto di compravendita, la merce deve essere sostanzialmente integra. Ciò non vuol dire però, che deve essere rispedita ancora nella sua confezione originale sigillata. È sufficiente che la merce risulti non danneggiata ed in normale stato di conservazione. Le spese di spedizione sono a carico del consumatore solo se ciò è espressamente previsto dal contratto.
Il diritto di recesso non può invece essere esercitato per i contratti negoziati fuori dai locali commerciali riguardanti prestazioni di servizi già eseguite dal professionista.

L'operatore commerciale deve rimborsare al consumatore le somme pagate, comprese quelle versate a titolo di caparra, gratuitamente nel minor tempo possibile ed in ogni caso entro trenta giorni dalla data in cui è venuto a conoscenza dell’esercizio del diritto di recesso.

Normative: Modifiche del Codice della strada per i Neopatentati - Pat. B


Da qualche giorno sono entrate in vigore le nuove regole,per coloro che conseguiranno la patente,previste dal Codice della strada che è stao oggetto di modifica da parte del Parlamento.
I neo patentati non potranno mettersi al volante di auto non utilitarie:no dunque alle auto di grossa cilindrata per chi ha da poco conseguito la patente. Secondo l'art. 117 del codice infatti,le persone che hanno conseguito la patente dal 09 Febbraio 2011 non potranno guidare autoveicoli che superano il rapporto potenza/tara di 55 kw/tonnellata questo per un anno che viene visto come periodo di effettiva pratica per il neoconducente.
Le modifiche riguardano anche il limite di velocità: i neopatentati per i primi 3 anni non potrano superare il limite di 100 km/h per le autostrade e di 90 per le principali extraurbane.
Chi supera tali limiti sarà soggetto ad una sanzione amministrativa che va dai 148 ai 594 euro oltre che la sospensione della patente dai 2 agli 8 mesi

lunedì 10 gennaio 2011

Normative: Come Registrare un Contratto di Locazione

La L. 449/97, art. 21 co.18, ha introdotto l'obbligo della registrazione per tutti i contratti di locazione e affitto di beni immobili di qualsiasi ammontare, purché di durata superiore ai 30 giorni complessivi nell'anno.

La registrazione del contratto ed il pagamento dell'imposta vanno fatti entro 30 giorni dalla data degli atti (o dall’inizio della loro esecuzione, in caso di contratto verbale).

L'imposta di registro è pari al 2 % del canone annuo, con un minimo di € 67. Il pagamento spetta al locatore ed al conduttore in parti uguali, ma entrambi rispondono in solido del pagamento dell'intera imposta.
Codici tributo :
115T - imposta di registro per i contratti di locazione fabbricati-prima annualità (2% prima annualità);
112T - imposta di registro per contratti di locazione fabbricati-annualità successive (2% annualità successive);
107T - imposta di registro per contratti di locazione fabbricati-intero periodo;
114T - imposta di registro per proroghe (contratti di locazione e affitti);
108T - imposta di registro per affitto fondi rustici
671T - Soprattassa
731T - Interessi
Causali
RP Prima annualità
RC Annualità successive
L'ufficio al quale va inviato il conto corrente e' quello presso il quale è stata effettuata la prima registrazione.
Un semplice click per registrare il contratto di locazione senza difficoltà. Da oltre dieci anni l’Agenzia delle Entrate permette di aprire e chiudere online la operazioni di locazione evitando la normale trafila.
La procedura Tradizionale prevede lunghe ore di attesa all’Agenzia delle Entrate o l’appuntamento telefonico che permette di saltare le code oggi si può fare tutto attraverso Internet.
Il procedimento è semplice: basta accedere dal proprio computer alla sezione specifica riservata alle Locazioni-Web del sito del Fisco, inserire online i dati del locatore, dell’immobile, del conduttore e del canone di locazione. Il secondo passo è quello di digitare le coordinate del proprio conto bancario per addebitare le imposte dovute e l’affitto è registrato.
In pochi minuti quindi la pratica è conclusa, risparmiando un procedimento che faceva perdere ai cittadini tantissimo tempo tra ufficio e banche. Ma per chi ama il tradizionale e per chi ha paura di pagare on line non resta che armarsi di buona pazienza e affrontare l’attesa,imprecando in arabo contro la lentezza degli impiegati italiani.

Normative : Il Cambiamento - da Buttafuori ad Addetto ai Servizi di Controllo per i locali di Intrattenimento e Spettacolo

Era ormai chiara l’esigenza di inquadrare una figura che fino a poco tempo fa era soltanto affidata ad assoluta Improvvisazione ed all’Autodisciplina. 

Così il Ministro degli Interni Maroni ha voluto fortemente creare i presupposti di trasformare la figura del “Buttafuori” in una PROFESSIONE dove va oggi a prevalere un concetto di sicurezza vista in modo globale. 

La visione precedente del concetto di Sicurezza nei locali di intrattenimento italiani era quella di interesse e salvaguardia ad ogni costo degli interessi dei gestori. 
La sicurezza nei locali significa invece sicurezza per quelle persone che intendono in modo democratico e pacifico,trascorrere i momenti del tempo libero in assoluta tranquillità,senza sentirsi oppressi e spesso violentati da irruenza e prevaricazione di chi con abuso di titolo o in forza dell’incarico assunto va ad infrangere in modo violento i diritti evidenziati dalla costituzione: Le Libertà.
Gli interventi dei Buttafuori fino ad oggi sono infatti stati soltanto repressivi al fine di tutelare soltanto gli interessi di chi a fine serata tira fuori le loro spettanze: si è usata non di rado la mano pesante esercitando coazioni fisiche e violenze andando ben oltre ciò che è previsto dal Codice Penale. Il più delle volte l’intervento dei Buttafuori è andato a determinare conseguenze ancora più gravi di quelle che si volevano prevenire. Dopo l’intervento su segnalazione delle vittime di questa impropria violenza arriva la volante sul posto…ecco chiamate le Forze dell’Ordine,nel locale non c’è l’ombra di un Buttafuori,se non la vittima delle violenze con qualche amico che gli ha prestato soccorso…con i comportamenti omertosi di tante persone che a richiesta rispondevano con la solita frase “non ho visto niente!”
Il legislatore ha voluto dunque vederci chiaro ed ha mostrato enorme sensibilità verso un problema,la cui risoluzione interessa a migliaia di frequentatori di locali notturni. La legge n.94 del 2009 art.3 commi 7/13 e il successivo decreto del Ministero degli Interni con i quali si andava a trasformare un servizio mercenario in una vera e propria professione. Si è evidenziata la necessità di una lunga formazione degli aspiranti professionisti e non bastano dunque più soltanto muscoli ma anche il cervello. Il Decreto sotto il titolo di Funzioni evidenzia il modo in cui i soggetti devono operare  al fine di diventare tutori di un ordine non più soltanto di esclusivo appannaggio dei gestori dei locali ma anche e soprattutto delle persone che vivono la notte come momento di svago e sano divertimento. Preventivo è il controllo sulla buona condotta (penale) degli aspiranti professionisti) e quella formazione erogata da Scuole Accreditate dalle singole Regioni che va a trasmettere una serie di materie utili allo svolgimento degli incarichi. Fondamentale è la regola della “Buona Educazione” che alla Violenza, alla Prepotenza o alla Coecizione Arbitraria va a sostituire da oggi tutto ciò che si va ad apprendere durante il corso Tecniche di Interposizione, Mediazione dei Conflitti, Psicologia, Sociologia e soprattutto le Nozioni Giuridiche del Ramo Penale. La novità introdotta dal decreto è l’obbligo da parte dei Gestori di Assumere personale addetto alla sicurezza iscritto ad un Albo Prefettizio. In ogni Discoteca o Locale Notturno come da normative non ci saranno dunque più soggetti di dubbia identità o assenti all’appello,ma interlocutori con le forze dell’ordine che dovranno rapportare ogni eventuale anomalia oggetto del loro intervento. 
Rif.ti Normativi e Sunti tratti dal Manuale Giuridico per gli Addetti ai Servizi di Controllo delle Attività di Intrattenimento e di Spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi. Autore: Franceso Lento
Link Utili:
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/servizi/legislazione/sicurezza/0974_2009_10_10_buttafuori.html
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/sicurezza/0148_2009_10_07_decreto_xbuttafuorix.html

sabato 8 gennaio 2011

Normative: Come Registrare un Marchio

Prima di depositare una domanda di registrazione di un marchio occorre fare alcune scelte importanti.In primo luogo è necessario decidere se depositare un marchio costituito esclusivamente da parole ovvero da parole e grafica o solamente da grafica.
Nel primo caso il titolare del marchio ha il diritto esclusivo ad utilizzarlo con qualsiasi grafica, mentre nel secondo frase è tutelato solo nell’abbinamento parole e grafica registrato. Nel terzo caso, infine, la tutela riguarda solamente il logo grafico che viene depositato.
Altra scelta prevista è  quella di scegliere se depositare un marchio in bianco e nero oppure a colori.
Infatti nel primo caso il depositante  viene  tutelato per tutti i colori o le combinazioni di colori che darà al suo marchio, nel secondo caso solo nella combinazione scelta e presentata.
L’ultima scelta importante è la descrizione delle categorie di prodotti o servizi che si intendono tutelare con il segno prescelto. La descrizione presentata in fase di registrazione è molto importante, infatti la domanda di registrazione non può più essere modificata.
Una volta compiute queste scelte è necessario stabilire l’estensione territoriale del segno. Infatti, come i brevetti, anche i marchi hanno validità territoriale. In particolare è possibile scegliere se depositare un marchio italiano, efficace solo nel nostro Paese, Europeo, efficace nei  Paesi dell’Unione europea ed automaticamente estendibile anche a tutti quelli che ne entreranno a far parte in futuro ovvero internazionale, valido in tutti i Paesi che hanno aderito ai relativi accordi. Infine è anche possibile depositare una domanda di registrazione marchio nei singoli Paesi esteri.
Nel momento in cui si procede a depositare una domanda di registrazione marchio devono essere indicati in modo preciso i prodotti ed i servizi per i quali il marchio sarà utilizzato, in quanto la protezione accordata dalla legge riguarda solo i settori indicati nell'atto di registrazione. I prodotti ed i servizi che possono essere scelti sono moltissimi ma a fini fiscali vengono suddivisi in 45 classi, o gruppi, all'interno di ognuna delle quali sono compresi più oggetti. Per scegliere oculatamente i settori che si ha interesse a tutelare, occorre prendere visione dell'elenco completo dei prodotti e servizi messo a disposizione del pubblico presso gli uffici delle Camere di Commercio. Tuttavia non è impossibile proteggere il marchio in modo totale e se desidera farlo occorre depositare una domanda di registrazione che preveda l'inserimento di tutte le 45 classi e conseguentemente il pagamento della tassa per le stesse. Raramente, però, si assiste ad un deposito così ampio e generico e ciò per due ragioni. In primo luogo, per un problema di costi, in quanto se il marchio nazionale dovrà essere esteso anche all'estero si moltiplicheranno notevolmente le spese a causa dell'eccessivo numero delle classi. In secondo luogo, per il fatto che il marchio, se non viene utilizzato entro 5 anni dal deposito, decade per non uso totalmente o parzialmente per quei settori che non sono stati curati da parte del depositante per cui i soldi spesi andrebbero del tutto persi. Prima di procedere con una registrazione così ampia conviene quindi valutare bene le prospettive dell'azienda, i campi in cui si muove e le sue potenzialità in modo da delimitare l'ambito nel quale si ha un effettivo interesse a che il marchio non venga copiato.