sabato 8 gennaio 2011

Idee di Impresa : Diventare Agente di Commercio

Facendo seguito ad alcune richieste ricevute attraverso email pubblichiamo le procedure previste dalle norme vigenti per divenire Agente di Commercio.


Gli agenti di commercio (i subagenti) sono tenuti ad iscriversi nell’apposito ruolo agenti e rappresentanti di commercio, istituito presso ciascuna Camera di Commercio.
 La legge 3/5/1985, n. 204, «Disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio» e il relativo decreto mini­steriale 21/8/1985 «Norme di attuazione della legge 3/5/1985, n. 204» stabiliscono i criteri per l 'iscrizione al ruolo agenti.


I requisiti di carattere formale, che sono tutti requisiti necessari, sono:

-essere cittadino italiano ovvero comunitario ovvero straniero residente in Italia;
-godere dell’esercizio dei diritti civili;
-non svolgere attività per la quale è richiesta l'iscrizione nel ruolo dei mediatori;
-aver assolto gli obblighi scolastici;
-non essere interdetto, inabilitato o fallito;
-non essere condannato per particolari delitti.

I requisiti di carattere professionale sono: l’aver frequentato con esito positivo lo specifico corso professionale, l'essere in possesso dei titoli di studio abilitanti (diploma di scuola superiore ad indirizzo commerciale, laurea in materie giu­ridiche o economiche) e l'aver prestato come dipendente la propria opera con qualifica di viaggiatore piazzista (o dirigente o dipendente qualificato) per almeno due anni negli ultimi cinque.In ogni caso non tutte le Camere di commercio richiedono il corso professionale ma richiedono in particolare il contratto di mandato della società per la quale si deve svolgere il lavoro.
 L'obbligo di iscrizione è richiesto:
- in caso di ditta individuale: per il titolare(caso consigliato e più frequentemente scelto anche per la snellezza delle procedure burocratiche e la possibilità di ottenere agevolazioni contributive  nella fase di Start Up)
-in caso di società in nome collettivo e di società di capitali: per il legale rappresentante;
-in caso di società in accomandita semplice: per i soci accoman­da tari .

La società deve comunicare alla C.C.I.A.A. eventuali varia­zioni del legale rappresentante o dei soci accomandatari per l'aggiornamento del ruolo.
L 'iscrizione nel ruolo è incompatibile con l' attività svolta in qualità di dipendente e con specifiche figure professionali.
Inoltre, la legge 204/85 si applica solo per attività svolte in Italia, per cui non sono soggetti all'iscrizione del ruolo gli agenti e rappresen­tanti residenti in Italia che esercitano solo all'estero, anche se con mandati rilasciati da imprese italiane. 
ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE
l registro delle imprese costituisce l'anagrafe economica delle imprese: entro 30 giorni dall'inizio dell'atti­vità, tutti gli agenti e rappresentanti di commercio, siano essi persone fisiche o società, sono tenuti ad iscriversi.
Il richiedente presenta domanda alla Camera di Commercio della provincia, in via telematica se società, oppure allo sportello se per­sona fisica, secondo il modello apposito.
Gli agenti sono poi tenuti a comunicare, modificazioni, sedi secondarie, cessazioni, scioglimenti, liqui­dazioni, trasferimenti, ecc. (entro 30 giorni dal loro veri­ficarsi).
Tutti coloro che risultano iscritti al registro delle imprese al 1° gen­naio di ogni anno e le nuove imprese iscritte nel corso dell'anno sono tenuti a corrispon­dere alla locale C.C.I.A.A. i diritti camerali.
Le imprese devono versare l'importo intero, anche se iscritte al registro solo per una parte dell'anno.
Il diritto annuale è determinato con decreto del Ministero dell'Industria, ma le singole C.C.I.A.A. possono incrementare l'importo.
Il versamento deve essere effettuato a mezzo modello F24.

IVA : DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE ATTIVITA'
Tali dichiarazioni devono essere presentate entro trenta giorni dal verificarsi dell’evento all’Ufficio Iva competente o delle entrate, utilizzando l’apposito modello (anche con raccomandata A.R.) o in via telematica.
E’ possibile rivolgersi anche presso l’ufficio del registro delle imprese (CCIAA).

Con la dichiarazione iniziale al contribuente viene attribuito il numero di partita Iva, che rimarrà invariato fino alla cessazione dell’attività e dovrà essere indicato nelle fatture, nelle dichiarazioni, nelle deleghe di versamento e in ogni altro documento ufficiale ai fini Iva.

I codici di attività per gli agenti e i rappresentanti di commercio sono i seguenti:

51.11.0 Intermediari del commercio di materie prime agricole, di animali vivi, di materie prime tessili e di semilavorati

51.12.0 Intermediari del commercio di combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici per l’industria

51.13.0 Intermediari del commercio di legname e materiali da costruzione

51.14.0 Intermediari del commercio di macchine, impianti industriali, navi e aeromobili, macchine agricole, macchine per ufficio

51.15.0 Intermediari del commercio di mobili, articoli per la casa e ferramenta

51.16.0 Intermediari del commercio di prodotti tessili, abbigliamento, ca1za­ture e articoli in cuoio, pellicce

51.17.0 Intermediari del commercio di prodotti alimentari, bevande e tabacco

51.17.1 Intermediari del commercio di prodotti ortofrutticoli

51.17.2 Intermediari del commercio di prodotti alimentari, bevande e tabacco

51.18.0 Intermediari del commercio specializzati di prodotti particolari n.c.a.

51.18.1 Intermediari del commercio di prodotti di carta, cancelleria, libri

51.18.2 Intermediari del commercio di prodotti di elettronica

51.18.3 Intermediari del commercio di prodotti farmaceutici e di cosmetici

51.18.4 Intermediari del commercio di attrezzature sportive, biciclette e altri prodotti n.c.a.

51.19.0 Intermediari del commercio di vari prodotti senza prevalenza di alcuno

La variazione di alcuni degli elementi indicati nella dichiarazione ini­ziale deve essere oggetto di apposita dichiarazione, sempre median­te l'apposito modello.
In caso di cessazione dell'attività, il termine per la presentazione della dichiarazione decorre dalla data di ultimazione delle operazioni rela­tive alla liquidazione dell'azienda, per le quali rimangono ferme le disposizioni relative al versamento dell'imposta, alla fatturazione, registrazione, liquidazione e dichiarazione.

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