sabato 4 giugno 2011

Lavoro: Ammortizzatori Sociali - Contratti di Solidarietà


CONTRATTI DI SOLIDARIETA' Tipo 1 
 PER LE IMPRESE IN REGIME DI C.I.G.S.
 (L.863/84)
Ufficio competente : Div IV della D.G. degli Ammortizzatori sociali e I.O.
Come accedere alle informazioni della divisione IV
Con contratto di solidarietà si fa riferimento ad una situazione di crisi aziendale temporanea, per la quale gli orari di lavoro dei dipendenti vengono ridotti e contestualmente si versa loro un contributo, come misura di sostegno del reddito. I contratti sono disciplinati da due diverse normative, a seconda della fattispecie di azienda coinvolta.

La legge 863/84 prevede la possibilità, per le aziende industriali rientranti nel campo di applicazione della C.I.G.S., di fare ricorso al trattamenti straordinario di integrazione salariale, a seguito della stipula di un accordo tra le parti (azienda e OO.SS.), finalizzato alla riduzione concordata dell'orario di lavoro per evitare il licenziamento dei lavoratori ritenuti in esubero.

L'ammontare del trattamento di integrazione salariale, determinato dalla predetta legge nella misura del 50% del trattamento retributivo perso a seguito della riduzione di orario, è attualmente, ai sensi dell'art. 6, comma 3, della legge 608/96, pari al 60% del medesimo trattamento retributivo perso a seguito della riduzione di orario. Il contratto di solidarietà può essere stipulato per un periodo non superiore a 24 mesi, ai sensi della legge 863/84, e può essere prorogato, ai sensi della legge n.48/88, per un massimo di 36 mesi nelle aree del Mezzogiorno (D.P.R. 218/78 e successive modificazioni) e per un massimo di 24 mesi nelle altre aree.




 CONTRATTI DI SOLIDARIETA' Tipo 2
 PER LE IMPRESE NON RIENTRANTI NEL REGIME DI C.I.G.S.
 (Legge 236/93)
Ufficio competente : Div III della D.G. Ammortizzatori sociali e I.O.
Come accedere alle informazioni della divisione III
Con la legge 236/93 art. 5, commi 5 e 8, come modificata dall'art. 7-ter, comma 9, lettera d), della legge n. 3 del 9 aprile 2009, è stato esteso l'istituto del Cds anche alle aziende non rientranti nel campo di applicazione della legge 19/12/1994, n. 863.
La legge in questione prevede per il lavoratore di un'azienda in difficoltà occupazionali, al quale viene ridotto l'orario di lavoro, la possibilità di beneficiare di un contributo. Il contributo, corrisposto per un periodo massimo di due anni, è pari alla metà del monte retributivo da esse non dovuto a seguito della riduzione di orario. Il predetto contributo viene erogato in rate trimestrali e ripartito in parti uguali tra l'impresa ed i lavoratori interessati.
In data 25 maggio 2004 è stata emanata la circolare n. 20 che individua la procedura per la presentazione dell'istanza alla D.P.L. competente per territorio.

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