INDENNITA' DI MOBILITA'
Si parla di mobilità quando interviene il licenziamento del lavoratore, spesso in seguito a un periodo di Cassa integrazione straordinaria, quando le imprese che hanno beneficiato della CIGS non riescono, per motivi tecnici o produttivi, a reinserire tutti i lavoratori sospesi; il personale eccedente viene licenziato e l'impresa avvia la procedura di mobilità.
I lavoratori inseriti nelle liste di mobilità acquisiscono il diritto ad una indennità, nel caso in cui abbiano una anzianità aziendale di almeno 12 mesi e abbiano un contratto continuativo a tempo indeterminato.
Le aziende sono incentivate ad assumerli attraverso agevolazioni contributive.
La durata del trattamento è di 12 mesi prolungabili a 24 o 36 nel caso di lavoratori che abbiamo raggiunti rispettivamente 40 o 50 anni di età.
Per questi lavoratori, nel Mezzogiorno e nelle aree svantaggiate la durata massima viene elevata a 24, 36 e 48 mesi.
Il lavoratore viene cancellato dalle liste di mobilità, qualora rifiuti l'iscrizione a un corso di formazione professionale o un lavoro equivalente al precedente con una retribuzione non inferiore del 10%, un impiego di pubblica utilità, o qualora non comunichi all'Inps un impiego a tempo parziale o a tempo determinato.
La competenza in materia di mobilità è dell'INPS.
Mobilità territoriale
Modulo per la concessione del contributo economico spettante ai lavoratori in mobilità e/o Cigs che siano assunti o trasferiti, in una località distante più di 100 Km. da quella nella quale prestavano servizio, come previsto dalla Legge 80/2005 e dal D.M. 02/03/2006.
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