sabato 20 novembre 2010

Normative : Chiarimenti sulla riforma della disciplina del commercio

Spesso si sentono in giro affermazioni che lasciano intendere come molte persone siano poco informate su leggi in vigore già dat tanto tempo: ecco la nostra intenzione di portare chiarezza alla confusione in merito soprattutto alle norme che regolano il commercio e le attività commerciali. Un esempio è data dalla riforma della liberalizzazione del commercio. Il Decreto disciplina i requisiti di accesso all'attività commerciale, l'esercizio dell'attività
di commercio al dettaglio in sede fissa e sulle aree pubbliche, le forme speciali di vendita, il regime degli orari e dei saldi; vengono inoltre definite le nuove caratteristiche delle strutture di vendita.

Il decreto non si applica a: (art. 4)Farmacie - tabaccherie - associazioni di produttori ortofrutticoli - produttori agricoli per lavendita di prodotti agricoli - vendita di carburanti effettuata negli appositi impianti –artigiani iscritti all'albo per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi
adiacenti dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni
accessori all'esecuzione delleopere o alla prestazione del servizio (questa disposizione è applicabile anche agliindustriali che vendono i loro prodotti, in conformità a quanto precisato dalla circolare
ministeriale 18.1.99 n.3459) - pescatori e cacciatori che vendano al pubblico, al dettaglio, i prodotti della loroattività -vendita o esposizione per la vendita delle proprie opere d'arte - vendita di beni
del fallimento -vendita in fiere campionarie e mostre di oggetti connessi.
Le principali innovazioni apportate dal Decreto, sono:
􀀀 Tipologia delle attività commerciali:
L'attività commerciale viene suddivisa solo in due specie:
􀀀 settore alimentare
􀀀 settore non alimentare.
􀀀 Requisiti di accesso all'attività (art. 5):
Non possono esercitare l'attività commerciale salvo che abbiano ottenuto la
riabilitazione:
a) coloro che sono stati dichiarati falliti;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato.
Solo per il settore alimentare viene richiesto, oltre ai requisiti morali, anche il
possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
a) aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio relativo al
settore merceologico alimentare istituito o riconosciuto dalla Regione;
b) aver esercitato in proprio per almeno due anni nell'ultimo quinquennio l'attività di
vendita all'ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari;
c) aver prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso
imprese esercenti l'attività nel settore alimentare in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione;
d) essere stato coadiutore familiare di impresa che svolgeva o svolge l'attività
commerciale nel settore alimentare, comprovato dalla iscrizione all'INPS;
In caso di società il possesso dei requisiti professionali è richiesto con riferimento al
legale rappresentante o ad altra persona specificatamente preposta all'attività
commerciale nel settore alimentare.
TIPOLOGIE DI ESERCIZI COMMERCIALI
La nuova disciplina introduce tre diverse tipologie di esercizi commerciali legati alla
superficie di vendita ed alla consistenza demografica del comune in cui sono insediati:
ESERCIZI DI VICINATO
Fino a 150 mq. nei comuni con popolazione inferiore ai 10 mila abitanti
Fino a 250 mq. nei comuni con popolazione superiore ai 10 mila abitanti
MEDIE STRUTTURE DI VENDITA
tra i limiti massimi degli esercizi di vicinato e 1.500 mq o 2.500 mq
GRANDI STRUTTURE DI VENDITA
oltre i limiti massimi previsti per le medie strutture
I centri commerciali saranno considerati medie o grandi strutture secondo la superficie
globale degli esercizi che li compongono.

Siamo a vostra disposizione per chiarimenti o rispondere a domande di dettaglio.

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