martedì 22 marzo 2011

Come aprire un centro estetico e quali sono i requisiti?

Molte amiche ci hanno fatto la stessa domanda:"Quali sono i requisiti e come procedere a livello burocratico per aprire un'attività di estetista?".
Abbiamo deciso di approfondire l'argomento per dare chiarezza:la burocrazia ostacola non poco, la nascita di nuove imprese.
Secondo quanto previsto dall'articolo 1 della legge 1/1990,che regolamenta il settore, l'attività di estetista raggruppa tutte quelle prestazioni e quei trattamenti che vengono eseguiti sulla superficie del corpo umano, con lo scopo, esclusivo o prevalente, di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti.

L'esercizio dell'attività di estetista può essere svolto sia attraverso tecniche manuali sia mediante utilizzo di specifici apparecchi elettromeccanici per uso estetico, nonché con l'applicazione di prodotti cosmetici come definiti dalla legge 11 ottobre 1968, n. 713.
Sono invece espressamente escluse dall'attività di estetista tutte quelle prestazioni aventi una specifica ed esclusiva finalità di carattere terapeutico.

Per poter esercitare l'attività di estetista occorre essere preventivamente in possesso di specifici requisiti professionali, la cui sussistenza deve essere accertata dalla Camera di commercio di competenza, la quale ha anche il compito, accertata la presenza dei requisiti, di rilasciare il Certificato di abilitazione professionale.
Ulteriormente, l'attività di estetista può essere esercitata solo dopo aver presentato al Comune apposita Dichiarazione di inizio attività e, trascorsi almeno 30 giorni da tale momento, aver inviato comunicazione relativa all'effettivo inizio dell'attività.
L'attività di estetista può essere svolta sia presso il domicilio dell'esercente sia presso un'apposita sede designata dal committente, a condizione che i locali rispondano ai requisiti igienico-sanitari e alle eventuali altre norme previste dal regolamento comunale.

Certificato di abilitazione professionale

L'abilitazione professionale all'esercizio dell'attività di estetista è prevista e normata dall'articolo 3 della legge 1/1990, e si intende conseguita, dopo l'espletamento dell'obbligo scolastico,mediante il superamento di un apposito esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento:
a) di un apposito corso regionale di qualificazione della durata di due anni, con un minimo di 900 ore annue; tale periodo dovrà essere seguito da un corso di specializzazione della durata di un anno oppure da un anno di inserimento presso una impresa di estetista;
b) oppure di un anno di attività lavorativa qualificata in qualità di dipendente a tempo pieno, presso uno studio medico specializzato oppure una impresa di estetista, successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato presso una impresa di estetista, come disciplinato dalla legge 19 gennaio 1955, n 25, e successive modificazioni ed integrazioni, della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria, e seguita da appositi corsi regionali, di almeno 300 ore, di formazione teorica, integrativi delle cognizioni pratiche acquisite presso l'impresa di estetista;
c) oppure di un periodo, non inferiore a tre anni, di attività lavorativa qualificata, a tempo pieno, in qualità di dipendente o collaboratore familiare, presso un'impresa di estetista. accertata
attraverso l'esibizione del libretto di lavoro o di documentazione equipollente seguita dai corsi
regionali di formazione teorica.

Iscrizione all'Albo delle imprese artigiane
In base a quanto disposto dall'articolo 2 della legge 1/90, chiunque intenda esercitare l'attività in modo autonomo, se in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443, è tenuto ad iscriversi all'Albo provinciale delle imprese artigiane secondo le modalità e con gli effetti previsti dalla medesima legge n. 443/1985.
Per poter procedere all'iscrizione nell'Albo delle imprese artigiane è necessario che l'abilitazione professionale sia posseduta, per quanto riguarda le ditte individuali, dal suo titolare.
All'atto di presentazione della domanda di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane da parte di società, dovranno pertanto essere indicate, per ciascun socio prestatore d'opera, le mansioni effettivamente svolte, ed esibendo il relativo certificato di abilitazione professionale limitatamente ai soci che svolgono tutte le mansioni inerenti l'attività di estetista.

Semplificazioni amministrative
In base alle disposizioni del Decreto Legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con la legge 2 aprile 2007, n.40, l'attività di estetista di cui alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, risulta essere soggetta alla sola dichiarazione di inizio attività (DIA), da presentare allo sportello unico del Comune, laddove esiste, o al Comune territorialmente competente ai sensi della normativa vigente.
Tale DIA deve specificare che si intende iniziare l'attività di estetista, i locali presso i quali l'attività verrà esercitata, che si è in possesso dell'abilitazione professionale, che i locali ove la stessa attività verrà esercitata risultano a norma secondo le disposizioni dei regolamenti comunali, e indicando infine e generalità del responsabile tecnico.
Oltre alla DIA amministrativa si rende parimenti necessario presentare al Comune una Dichiarazione di inizio attività di tipo sanitario, nella quale si autocertifica che i locali sono a norma e che rispettano quanto previsto, in termini igienico-sanitari, dai vigenti regolamenti comunali.
Ulteriormente, l'attività non può essere subordinata al rispetto del criterio della distanza minima o di altri parametri numerici prestabiliti, riferiti alla presenza di altri soggetti svolgenti la medesima attività,e al rispetto dell'obbligo di chiusura infrasettimanale.
Sono fatti salvi il possesso dei requisiti di qualificazione professionale, ove prescritti, e la conformità
dei locali ai requisiti urbanistici ed igienico-sanitari. 
Percorso da seguire per avviare l'attività:
● verifica del possesso dei requisiti professionali e richiesta del Certificato di Abilitazione
Professionale da parte del titolare della ditta individuale o dei soci di società;
● presentazione al Comune della DIA amministrativa e di quella sanitaria;
● domanda di iscrizione all'AIA (Albo Imprese Artigiane) in caso di impresa artigiana
individuale e societaria, allegando copia delle DIA presentate al Comune, e contestuale
comunicazione di inizio attività al Comune;
● domanda di iscrizione al RI (Registro Imprese) /REA (Repertorio Economico Amministrativo),
in caso di impresa individuale non artigiana, allegando copia delle DIA presentate al Comune,
e contestuale comunicazione di inizio attività al Comune;
● denuncia di inizio attività all’Ufficio IVA e all'INAIL.
Autorizzazione amministrativa
Con l'introduzione delle semplificazioni amministrative non è più previsto il rilascio
dell'Autorizzazione comunale per l'esercizio dell'attività, sostituita dalla sola presentazione della DIA e dalla successiva comunicazione (dopo non meno di 30 giorni dalla presentazione della DIA stessa), di una semplice comunicazione di effettivo inizio dell'attività; tale ultima comunicazione può anche essere inviata via fax.
Attività mista di estetista e parrucchiere
L’attività di estetista può essere svolta anche unitamente all'attività di barbiere o di parrucchiere, in forma di imprese esercitate nella medesima sede ovvero mediante una delle forme di società previste dalla legge quadro sull’artigianato.
In tal caso i singoli soci che esercitano le distinte attività devono essere in possessi dei requisiti
professionali richiesti dalle rispettive attività.

Vendita di prodotti cosmetici
L'articolo 7 della legge 1/90 dispone che le imprese artigiane esercenti l'attività di estetista che vendano o comunque cedano alla clientela prodotti cosmetici, strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, non si applicano le disposizioni relative all'iscrizione al registro degli esercenti il commercio e all'autorizzazione amministrativa di cui alla legge 11 luglio 1971, n 426.

E' chiaro tutto quanto,avete i requisiti,ma vi mancano i soldi: ogni problema ha la sua soluzione!
Lo stato nell'ambito degli incentivi per la nascita di nuove imprese concede un'agevolazione che copre il 100% dell'investimento. 
Interpellateci,commentate il Nostro articolo,chiedeteci informazioni e vi spiegheremo tutto quanto perchè noi siamo nati per farci gli Affari Vostri!
Fonte Mip

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